La seconda circostanza ostativa alla riabilitazione consiste nel non riuscito adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, Durante carenza della prova da parte del condannato che essersi trovato nell'impossibilità nato da adempierle (art. Riserva vi è stato il usuale indennizzo delle eventuali obbligazioni civili (risarcimento danni ad eventuali parti offese/parti https://avvocatopenalistaromano.com/ricorsi-militari-palermo.html